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Sull'arbitrarietà
nelle c.d. “occupazioni scolastiche” da parte di studenti, il ministro
degli interni ha recentemente dichiarato che “chi occupa le scuole sarà
denunciato”
Di Italo Di Sabato, Responsabile naz. Osservatorio Repressione
I reati configurabili, o che solitamente vengono contestati, in
questi casi, sono l' “invasione di terreni o edifici”, art. 633 c.p., e
l' “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità”, art. 340 c.p..
La giurisprudenza di merito e di legittimità si è espressa in più occasioni sulla liceità penale (o meno) delle occupazioni scolastiche.
Con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di
cassazione è intervenuta sul punto statuendo che: “ Non è applicabile
l'art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo
di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi
occupazione illegittima. .... L'edificio scolastico, inoltre, pur
appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli
studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi
della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato
un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole
ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto.”
Tale sentenza ha avuto, inoltre, il pregio di individuare
correttamente il momento consumativo e la condotta del reato contestato
ed opera una sagace distinzione tra il momento dell'invasione di un
edificio e quello della permanenza non consentita all'interno degli
spazi, stabilendo che non è possibile assimilare la seconda alla prima
in quanto “quando il legislatore ha voluto caratterizzare come fatto
penalmente rilevante la permanenza arbitraria all'interno di un luogo,
lo ha fatto con una previsione espressa, inversamente si incorrerebbe
nella vietata analogia in malam partem ”.
Pregevole appare anche la ricostruzione dell'alterità del
bene invaso in relazione agli edifici scolastici. La Corte regolatrice
sottolinea che ai sensi del D.P.R. 21.5.74 n. 416 la scuola costituisce
una realtà non estranea agli studenti che contribuiscono e concorrono
alla sua formazione e al suo mantenimento, con un potere-dovere di
collaborare alla protezione e alla conservazione della stessa, per cui
non sembra configurabile un loro limitato diritto d'accesso nelle sole
ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto.
In tale disposto la Corte regolatrice stabilisce che nel reato
di cui al 633 c.p. il termine invasione va interpretato come “una
qualunque intromissione dall'esterno con modalità violente “
Altra pronuncia di legittimità soccorre nella ricostruzione dei
contorni del reato in esame stabilendo che: “Il reato in questione
costituisce una delle ipotesi di illiceità speciale: il fatto oggettivo
dell'arbitrarietà del comportamento, essendo elemento costitutivo di
fattispecie, deve riversarsi nell'elemento soggettivo del reato e
costituire oggetto di rappresentazione e volizione da parte del
soggetto agente,con la conseguenza che qualora il soggetto agente cada
in errore sull'effettiva portata di una norma extrapenale, ritenendo
legittimo il proprio comportamento, deve essere esente da
responsabilità per mancanza di dolo ex art. 47 III comma c.p. dal
momento che non si è rappresentato un elemento positivo della
fattispecie”( così Cass. Sez. II, 17.5.1988, Oliva).
Tali statuizioni portano a concludere che l'esistenza per gli
studenti di un diritto di critica fondato sulla loro libertà di
espressione, pensiero e associazione all'interno della scuola fondano
per gli studenti l'esercizio di un diritto che non verrebbe solo
supposto dagli stessi ma che fonderebbe un'oggettiva causa di
giustificazione.
Sulla interruzione di pubblico servizio
Diversa è la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. che, laddove
non vi sia un complessivo assenso ed una partecipazione alle iniziative
di protesta da parte degli insegnanti, dei presidi, del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) potrebbe
integrarsi nel caso in cui gli studenti impedissero deliberatamente il
regolare svolgimento delle lezioni.
A tale fine si indica la giurisprudenza più significativa.
“Se la c.d. "occupazione" della scuola da parte degli studenti
avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle
lezioni e l'accesso degli addetti, non è configurabile il reato di
interruzione di pubblico servizio , neanche se l'attività didattica si
svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29
ottobre 2001”.
L'occupazione temporanea di una scuola, sebbene per motivi
sindacali, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 340
c.p. quando le modalità di condotta, volte ad alterare il normale
svolgimento del servizio scolastico, esorbitano dal legittimo esercizio
dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 Cost., ledendo altri interessi
costituzionalmente garantiti.” Cassazione penale , 03 luglio 2007 , n.
35178.
Da ultimo, per gli insegnati si evidenzia che, con una
recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha così statuito: “situazioni
di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di
agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di
attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del
corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto
più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle
iniziative assunte dagli studenti all'interno dell'istituzione
scolastica” (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185). Pertanto, anche
in caso di occupazione, continua a gravare sui docenti l'obbligo di
presenza, intervento e controllo esistente anche in situazioni di
normale svolgimento delle lezioni |